07.06.2021 – 12.30 – Subire un incidente stradale e ritrovarsi condannati per omicidio non è cosa da tutti i giorni. Questa tragica storia, dalla conclusione inaspettata, ci ricorda l’importanza di rispettare le regole di sicurezza. Tutte quelle indicate dalla legge. Sempre. Perché, dopo … dopo è troppo tardi.
L’incidente stradale è stato devastante: la vettura è stata tamponata da dietro e, a causa della violenza dell’urto, la bambina seduta sul sedile posteriore della macchina colpita, veniva sbalzata fuori dall’abitacolo e, purtroppo, non sopravviveva.
Tra i vari aspetti della vicenda, quello che oggi esaminiamo è la condanna per omicidio colposo che viene inflitta al conducente della macchina tamponata. Non perché fosse colpevole dell’urto, ma perché è stato riconosciuto colpevole della morte della bambina. Infatti, gli viene contestato di non avere assicurato la minore “al sedile posteriore del veicolo che conduceva, a mezzo di specifiche dotazioni di ritenuta che evitassero, in caso di sinistro, che il passeggero potesse urtare contro parti rigide del mezzo o essere sbalzato al di fuori dello stesso”. In pratica, non si era assicurato che la bambina di sei anni fosse legata con le cinture di sicurezza.
L’articolo 172 del Codice della Strada, sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, impone a tutti la seguente regola: “Il conducente e i passeggeri dei veicoli … muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato …” E, ragionano i giudici, se la bambina era stata sbalzata fuori dal veicolo, evidentemente non stava utilizzando le cinture di sicurezza.
Il guidatore condannato per omicidio si difende e sostiene che il fatto si è verificato per una causa eccezione e imprevedibile, poiché la minore, “regolarmente assicurata al momento della partenza al sedile posteriore con strumenti di ritenuta di cui era dotata la autovettura, si era liberata degli stessi nel corso del viaggio impedendo qualsiasi possibilità di controllo da parte del conducente”.
Ma i giudici ritengono questa difesa poco plausibile e, comunque, irrilevante. Poco plausibile perché non risulta credibile che “la minore si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo tale da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti” ed irrilevante perché “l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto”. Cioè, essendo presenti vari adulti nel veicolo, non è credibile che non si siano accorti di cosa stesse facendo la bambina e, comunque, chi guidava avrebbe dovuto sorvegliarla.
La condanna per omicidio colposo a carico del guidatore, suo malgrado protagonista di questa sfortunata vicenda, viene pertanto confermata anche nell’ultimo grado di giudizio. (Corte Cassazione, n. 32864/2020)