02.09.2022 – 11.00 – Quando viene l’estate, chi può va al mare, a distendersi su una bella spiaggia. E, quando vuole rinfrescarsi dal solleone, si butta tra le onde per una nuotata. Certo che, quando siamo in acqua, non possiamo portarci dietro tutte le nostre cose. La borsa, il portafoglio, il telefonino e altri oggetti rimangono ad aspettarci sull’asciugamano a meno che… a meno che, mentre siamo tra i flutti a sguazzare, non passi un malintenzionato che, approfittando del luogo affollato e della nostra assenza momentanea, non ce li sottragga. Usciamo dal mare grondanti, stiamo per distenderci per asciugarci e notiamo subito qualcosa che non quadra: la borsa, il telefonino e l’orologio sono stati rubati!
Nel caso che esaminiamo oggi, però, c’è un lieto fine per la bagnante: il ladro viene arrestato mentre cerca di allontanarsi con la refurtiva. Alla fine del processo penale, viene condannato a sei mesi di reclusione (e ad una multa) per aver commesso un furto “aggravato”. Aggravato da cosa? Cos’è che rende particolarmente odioso e grave il reato commesso? Se foste la signora uscita dall’acqua, non avreste dubbi a considerare il furto subito come gravissimo. Ma vediamo quali elementi sono stati ritenuti particolarmente rilevanti dai giudici.
Le circostanze “aggravanti”, cioè quelle che hanno reso “aggravato” il reato di furto, sono due. Innanzitutto, viene contestato il fatto che il ladro ha agito sfruttando circostanze che ostacolavano la possibilità per la vittima di difendersi; inoltre, il ladro ha rubato oggetti che, per necessità, erano rimasti “esposti alla pubblica fede”, cioè lasciati incustoditi. Possiamo ben immaginare come sia impossibile proteggere il nostro telefonino rimasto sulla spiaggia mentre nuotiamo e come non ci sia alternativa al lasciarlo sull’asciugamano quando entriamo nel mare.
Il giovane ladro si rivolge alla Corte di Cassazione che però conferma questi due principi:
– siamo senza dubbio di fronte a un’ipotesi di “esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede” quando il criminale sottragga degli effetti personali ai bagnanti sulla spiaggia, poiché “rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno”;
– allo stesso modo, quando il bagnante va a nuotare, si trova nella circostanza di non poter difendere i propri beni, ricorrendo pertanto anche l’aggravante “dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
In questo caso, la signora derubata è potuta tornare a casa con i propri beni, mentre al reo rimane la condanna a sei mesi di reclusione per furto aggravato. (Cass.pen. 23940/2022)
[g.c.a]