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sabato, 19 Aprile 2025

L’uso dei giocattoli durante una rapina. Diritto 4.0

26.05.2020 – 08.20 – Oggi parliamo della rapina, un reato commesso da chi, per prendere qualcosa che non gli spetta, minaccia o picchia una persona. La pena prevista è pesante: “reclusione da cinque a dieci anni e multa” e, in alcuni casi, diventa ancora più grave. Ad esempio, se si commette una rapina usando le armi. Puntare una pistola contro chi si rapina è sicuramente una minaccia efficace. Anche mostrare la pistola senza puntarla mette paura. E, in questi casi, non c’è dubbio che la rapina sia aggravata dall’uso delle armi.
Ma cosa succede se il rapinatore non fa vedere la pistola, ma mostra il rigonfiamento dell’arma sotto la giacca? O se fa vedere l’impugnatura dell’arma, che però è un’arma giocattolo? I giudici si sono occupati numerose volte di queste “variazioni sul tema” e, oramai, ci sono delle regole abbastanza precise. Ad esempio, “la semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante”. Cioè, se il rapinatore è disarmato ma lascia intendere d’avere un’arma, non sta commettendo una rapina “a mano armata”. Infatti, “l’aggravante non può dirsi sussistente per il solo fatto che le vittime abbiano avuto la sensazione della presenza dell’arma o quando il rapinatore, nel corso della rapina, abbia tenuto una mano in tasca, simulando la disponibilità di un’arma in realtà inesistente.”
E passiamo all’uso dei giocattoli durante la commissione del reato. Accade in Emilia che un rapinatore sia entrato in una sala giochi e abbia sottratto l’incasso di oltre 16.000,00 euro. Arrestato e condannato, si difende negando d’aver usato delle armi. A dirla tutta, durante l’interrogatorio di garanzia l’imputato aveva affermato di aver utilizzato una pistola giocattolo, poi gettata. Poi, durante il processo, ha cambiato versione sostenendo di avere solo simulato il possesso della pistola, esibendo il rigonfiamento di una tasca, in cui c’era un portafogli ingombrante.

Però la persona offesa, cioè quella che ha subito il reato, ricorda che durante la rapina l’imputato le aveva mostrato “da distanza assai ravvicinata, un qualcosa che è sembrato essere il calcio in legno di un revolver; immagine, quest’ultima, decisamente inconciliabile che la sola esibizione di una tasca rigonfia, che in nulla può assomigliare, specie a distanza ravvicinata, ad una impugnatura lignea di una pistola.” Anche se fosse stata un’arma giocattolo, la vittima, vedendone il calcio, l’aveva ritenuta vera ed aveva così rinunciato a resistere alla minaccia. Decisivo è, in sostanza, che la minaccia sia accompagnata dall’ostentata presenza di un’arma, che sia nell’immediata disponibilità del rapinatore, tanto da rendere credibile che l’arma possa essere utilizzata in qualsiasi momento contro la vittima del reato che, pertanto, difficilmente opporrà resistenza alla rapina. Insomma, basta un giocattolo per simulare un’arma e aggravare il reato. (Corte Cassazione, n. 25776/20)

[g.c.a.]

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