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sabato, 19 Aprile 2025

Tragedia in fondo al lago e risarcimento. Diritto 4.0

11.05.2021 – 09.00 – Oggi parliamo di quando succede una tragedia, alla quale non possiamo rimediare. Un ragazzino annega in fondo a un lago.
Ai parenti rimane il lutto, il dolore, la sofferenza e quel pallido rimedio dato dal risarcimento dei danni. Si finisce fino in Cassazione per discutere della quantificazione dei danni subiti: da una parte i parenti, dall’altra il Comune, una società Elettrica e le loro assicurazioni.
Si discute soprattutto se ci sia un “concorso di colpa” da parte del ragazzino, che sarebbe stato imprudente, e della madre, che avrebbe dovuto vigilare meglio.
Il “concorso di colpa”, sostenuto dai soggetti condannati a pagare, è rilevante per la quantificazione del danno. Infatti, l’articolo 1227 del Codice Civile stabilisce la seguente regola: se subisci un danno perché ti sei comportato imprudentemente e hai concorso a causarlo, il risarcimento che Ti spetta è diminuito secondo la gravità della tua colpa.

Ma il ragazzino è così giovane da essere “incapace di intendere e di volere”. E, allora, ha senso parlare di una sua responsabilità legata a come si è comportato? La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il seguente principio (prima lo scrivo e poi lo spiego): “quando un soggetto incapace d’intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo” (Cass.Sez.U n. 351/1964).
Cioè, quando un bambino (o, comunque, una persona incapace d’intendere e di volere) subisce un danno per non aver rispettato le leggi, i regolamenti o le regole di comune prudenza, non gli puoi rinfacciare di essersi comportato con imprudenza e ridurgli il risarcimento. Non capiva cosa stesse facendo e, pertanto, non è colpa sua.

E una possibile mancata sorveglianza da parte dei genitori, in che modo influisce nella liquidazione del danno? Non essendo colpa della vittima, il comportamento dei genitori è irrilevante nei confronti del bambino. Rileva invece nei confronti dei genitori stessi che, se hanno concorso all’annegamento per aver sorvegliato poco o male il figlio, vedranno ridotto in proporzione il risarcimento che dovrà compensare in denaro il loro dolore. Questi i rimedi umani a fronte delle tragedie che possiamo solo cercare di evitare (Corte di Cassazione n. 3557/20).

[g.c.a.]

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