22.04.2021 – 08.00 – “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi“. È quanto si legge nella bozza del decreto contenete le nuove misure anti-Covid, oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
Ma cosa potrebbe comportare quindi l’introduzione della cosiddetta “certificazione verde” (già anticipata nella conferenza stampa di venerdì 16 aprile dal Presidente del Consiglio Mario Draghi)? Sempre secondo la bozza, le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare “l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2″.
La durata del famigerato pass verde, sempre secondo quanto riportato nella bozza del decreto, potrebbe avere una validità di 6 mesi per guariti e vaccinati, e di sole 48 ore per chi si è sottoposto a un test molecolare o antigenico rapido. Il certificato verde potrà inoltre essere presentato in formato cartaceo o digitale.
Previste infinesanzioni per chi falsifica la certificazione; “se la certificazione verde Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto” si legge nella bozza, “si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19“.
[n.p]