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venerdì, 9 Maggio 2025

La lucciola e il babysitter. Minori, prostituzione e Diritto 4.0

08.02.2021 – 18.52 – C’era una volta una lucciola e un baby-sitter… sembra l’inizio di una fiaba, ma, in realtà, si tratta di una vicenda triste, con risvolti dai toni sordidi e cupi. Se fino a qui la tua giornata non è stata un granché, non continuare a leggere. Non vorrei rovinartela definitivamente. La vicenda si svolge in Toscana, dove una coppia di donne utilizzano un appartamento per prostituirsi. Ricevendo i clienti in casa, si pone il problema di come gestire il figlio minore di una delle due. Infatti, si tratta di un monolocale e l’attività notturna delle donne non è compatibile con la presenza di un bambino.

Arriva in soccorso un loro conoscente, che è disponibile a occuparsi del minore portandolo via dal luogo del meretricio della madre e facendolo stare altrove. A volte lo fa dormire in una cantina, a volte lo porta in giro la notte. Ovviamente, tale attività non viene svolta a titolo gratuito e i tre adulti poi si spartiscono i guadagni derivanti dalla prostituzione. L’attività notturna prosegue per un certo tempo e, infine, l’uomo viene condannato “per aver favorito e sfruttato la prostituzione” delle due donne. Infatti, la legge Merlin del 1958, nota soprattutto per aver vietato i bordelli in Italia, ha anche stabilito che “È punito con la reclusione … e con la multa … chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.” (articolo 3.8, L. 75/1958) A leggerla bene, la regola è estremamente ampia e, nel nostro caso, fa condannare l’uomo. Che, però, si difende fino in Cassazione. L’avvocato, infatti, cerca di spiegare ai giudici che il suo cliente non può essere condannato perché, tutto sommato, si è limitato a fare da baby-sitter al bambino che, altrimenti, avrebbe dovuto soggiornare la notte nei locali dove la madre si prostituiva. Insomma, un’attività del tutto lecita e giustamente retribuita. L’attività dell’uomo non era direttamente collegata con l’attività di meretricio, ma in realtà consisteva “in un sostegno … adempiendo sostanzialmente ad una funzione genitoriale propria della prostituta, che era quella di evitare che il figlio fosse presente in casa mentre riceveva i clienti e rispetto alla quale l’agevolazione della prostituzione sarebbe soltanto una conseguenza indiretta”.
Ma la Corte Suprema non è d’accordo. Infatti, per commettere il reato è sufficiente “qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell’azione, in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio”. Cioè, qualunque cosa si faccia, se si è a conoscenza di aiutare un’attività di prostituzione, indipendentemente dal motivo per cui si è prestato aiuto, si è colpevoli. Anche se l’aiuto è indiretto, cioè, se si aiuta un’altra persona come, nel nostro caso, il minore.

I fatti, poi, mettono il baby-sitter sotto una luce particolare. Infatti, veniva espressamente escluso che egli si prendesse cura del bambino per sostituire “la madre nella funzione genitoriale” poiché “il minore veniva tenuto chiuso nella cantina dell’appartamento ove l’imputato viveva, … luogo assolutamente inadatto a soddisfare le esigenze abitative, oppure in un furgone mentre costui raccoglieva il ferro, facendolo anche dormire in questi luoghi o riportandolo a casa in piena notte a richiesta della madre, la cui prostituzione era anche sfruttata dall’imputato.”
In conclusione, i giudici spiegano che il reato di favoreggiamento ricorre ogni volta che si agevola, in qualsiasi modo, l’altrui prostituzione. Anche quando si allontana “il figlio minore della prostituta dal luogo in cui questa esercita il meretricio trattenendolo con sé per il tempo necessario alla madre per svolgere tale attività”.
E, adesso, prova a immaginare le notti del bambino coinvolto, suo malgrado, in questa vicenda. Ti avevo avvertito che ti avrei peggiorato la giornata. (Cassazione Penale, sentenza n. 15948/20)

[g.c.a.]

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