26.09.2022 – 07.30 – A rimetterci la pelle, in questa vicenda, sono due lupi cecoslovacchi che hanno terrorizzato un signore in Emilia-Romagna. L’uomo, preso il fucile, li ha uccisi. E, poi, è stato condannato a pagare 10.000,00 euro di risarcimento dei danni. Vediamo insieme cos’è successo.
Tutto ha inizio in un recinto dove due cani di razza “lupo cecoslovacco” sono rinchiusi. La recinzione non è delle migliori, tant’è che i due animali riescono a fuggire, raggiungendo una casa vicina e spaventandone il proprietario. Quest’ultimo, rifugiatosi in casa, imbraccia un fucile da caccia, torna fuori e spara ai due lupi in libertà. Nei suoi confronti, viene avviato un procedimento penale per violazione dell’articolo 638 del Codice penale che stabilisce che “Chiunque senza necessità uccide (o rende inservibili o comunque deteriora) animali che appartengono ad altri è punito…” In pratica, e com’è intuibile, se uccidi o ferisci senza motivo un animale di qualcun altro, commetti un reato.
Il primo giudice ad occuparsi della vicenda, avendo ben presente la fiaba di Cappuccetto Rosso, ritiene che l’eliminazione dei due animali fosse avvenuta “per necessità” e assolve l’imputato. I proprietari dei cani non sono soddisfatti dalla sentenza e, costituitisi parte civile, impugnano la decisione. Il secondo giudice ad occuparsi della vicenda cambia completamente atteggiamento e condanna l’imputato in base al diverso articolo 544bis del Codice Penale, che stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito…” Non c’è stata crudeltà, ma nemmeno necessità. Il magistrato osserva che l’uomo, rifugiatosi in casa, non correva più il rischio di essere aggredito dai lupi e, pertanto, non avrebbe dovuto prendere il fucile e farli fuori ma, semmai, chiamare il canile o la Forza Pubblica. Oltre a condannarlo per il reato commesso, lo condanna a risarcire i proprietari dei cani. 5.000,00 euro per animale. 10.000,00 euro in totale.
Il condannato, ritenendo di aver agito correttamente, ricorre alla Corte di Cassazione sostenendo la propria innocenza.
Il problema da risolvere sta tutto in cosa intendiamo per “necessità”. La terza decisione, però, non gli dà la ragione sperata. I giudici, per valutare se ci fosse o meno la “necessità” di abbattere gli animali, si chiedono se sarebbe stato possibile comportarsi diversamente. Cioè, si chiedono se l’imputato avrebbe potuto rimanere in salvo eliminando comunque il pericolo. Purtroppo per l’imputato, egli “si era rifugiato all’interno della sua abitazione”, il che, per i giudici, “esclude in radice una situazione di attuale e imminente pericolo alla incolumità personale…”. Si legge nella sentenza: “Se l’imputato avesse agito … dietro la supposta convinzione di temere un assalto da parte di due lupi, non si comprende per quale motivo non abbia chiamato i Carabinieri o il personale della Forestale …” L’assenza di un pericolo imminente rende l’imputato colpevole, e la condanna viene pertanto confermata. (Cass.pen 27197/2022).
[g.c.a.]