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venerdì, 6 Giugno 2025

Diritto 4.0: denuncia, querela e remissione

26.07.2022 – 07.40 – Quale differenza c’è tra una denuncia e una querela? Dipende dal reato. Infatti, i reati sono tutti diversi tra loro e possono essere raggruppati in molti modi. Una caratteristica particolare dipende dalla loro gravità. Alcuni reati, considerati più gravi, vengono puniti automaticamente, appena se ne ha notizia. Altri reati, considerati meno gravi, vengono invece puniti solo se la vittima lo richiede. Facciamo un esempio. Distinguiamo tra il furto semplice e il furto aggravato. Se rubiamo un oggetto da un negozio, commettiamo il reato di furto semplice. Se lo facciamo portando con noi un’arma in tasca senza usarla, commettiamo il reato di furto aggravato. Nel primo caso, il delitto viene punito solo a richiesta della vittima. Nel secondo caso, il delitto è punibile “d’ufficio”, cioè, non appena c’è notizia che il reato è stato commesso, la polizia indaga ed il procuratore procede per ottenere la condanna del ladro. In pratica, quando la vittima va a riferire alla Forza pubblica il furto subito, se riferisce di un furto semplice sporge una querela, se riferisce di un furto aggravato fa una denuncia.

La querela ha alcune caratteristiche che è opportuno conoscere. Innanzitutto, può essere fatta entro 3 mesi, a differenza della denuncia che non ha scadenza. Inoltre, la querela può essere “rimessa”, cioè può essere ritirata dalla vittima. Se la vittima perde interesse a veder condannato il reo (magari perché è stata risarcita), può rimettere la querela facendo cessare l’azione penale. Ciò non è possibile per la denuncia poiché con essa è stata comunicata la notizia di un reato perseguibile d’ufficio.

In un caso particolare, il Tribunale penale ha ritenuto che una querela fosse stata ritirata in seguito al comportamento della vittima. In un procedimento di insolvenza fraudolenta, il giudice aveva fissato udienza convocando il querelante e specificando nell’avviso di convocazione che l’assenza del querelante all’udienza sarebbe stata interpretata “come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”. In sintesi, l’assenza della vittima all’udienza avrebbe costituito una rimessione tacita della querela.

La vittima non compare, ma il procuratore, che aveva imbastito tutta l’azione penale proprio sulla querela della vittima, non ci sta e ricorre in Cassazione dove, però, confermano che l’azione penale, per disinteresse della vittima, è diventata improcedibile. (Cassazione, sentenza n. 8101/20)

[g.c.a.]

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