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venerdì, 6 Giugno 2025

Diritto 4.0: l’autovelox lo inchioda, il giudice lo assolve

08.07.2022 – 12.51 – L’autovelox, nemico giurato degli automobilisti indisciplinati, immortala per ben due volte un guidatore dal piede destro troppo pesante. Lui sfreccia violando i limiti di velocità, ma l’autovelox lo inchioda. Ripetutamente. E la polizia municipale lo sanziona per “eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico”.
Il guidatore impugna i verbali davanti al Giudice di Pace, che gli dà ragione e li annulla. Grande la gioia, ma di breve durata, perché il Comune impugna la sentenza e il Tribunale ribalta la decisione e conferma le sanzioni. All’automobilista non resta che ricorrere alla Corte di Cassazione. Il punteggio è 1 a 1. Vediamo chi la spunta allo spareggio.

I motivi di ricorso sono molteplici, ma uno spicca in particolare. Infatti, l’autista lamenta che nei verbali di contestazione ci sarebbe un difetto di motivazione, poiché manca la “indicazione del decreto prefettizio che aveva consentito il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione”. Questione di lana caprina? Non per la Corte di Cassazione, secondo la quale “il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante ‘autovelox’ deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa … Soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa.”

Questa omissione, accertata in atti, non è dunque solo una violazione formale, ma costituisce un effettivo e concreto pregiudizio al diritto di difesa. Con la conseguenza che entrambe le sanzioni vengono annullate, per la gioia dell’automobilista che, spero, non abbia festeggiato guidando all’impazzata per le strade della sua città. (Cass. 10918/21)

[g.c.a]

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