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sabato, 19 Aprile 2025

Diritto 4.0: attenzione a scrivere recensioni negative

29.05.2022 – 11.30 – Continuamente venivamo invitati a scrivere una recensione. Accade se compriamo qualcosa on-line, se mangiamo in un determinato posto, se fruiamo di un certo servizio. Ed è diventata una prassi diffusa quella di consultare le recensioni su un prodotto, un cibo, un servizio prima di acquistarlo. Avere tante stelline viene considerato un sinonimo di qualità: i precedenti acquirenti si sono ritenuti soddisfatti e ce lo comunicano, aiutandoci a scegliere.
Poche stelline o una recensione negativa può invece incidere negativamente sulla commerciabilità di un prodotto, sull’attività di un ristorante o di un professionista. Sia bene inteso, chi vende può scegliere se sottoporsi al giudizio del pubblico, con l’ambizione di ottenere pubblicità positiva e fortuna, o starsene lontano dalle incertezze delle recensioni on-line. C’è sempre il rischio di incappare in una severa critica da parte di un cliente insoddisfatto o eccessivamente esigente. Di leoni da tastiera la rete è piena e, in qualche modo, devono potersi esprimere anche loro. Entro certi limiti.

Succede che l’autore di una recensione negativa viene citato in giudizio per danni, quantificati in euro 55.000,00. Cos’è accaduto? Un consulente del lavoro, sedotto dalle possibilità offerte da internet, aveva aderito al servizio My Business di Google, che lo esponeva alle recensioni dei clienti. Un cliente aveva ritenuto di descrivere l’attività del professionista come segue: “c’è sempre una fregatura da parte mia non lo consiglierei a nessuno!!!” La recensione negativa danneggia l’attività del professionista, che reagisce chiedendo i danni. La cifra è alta e la questione è spinosa. Come risolverla?

La legge cui fare riferimento è l’articolo 51 del Codice penale, che contiene una “scriminante”, cioè, indica un motivo per cui, anche se hai fatto qualcosa che potrebbe essere ritenuto un reato, non puoi essere punito. L’articolo del codice comincia così: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica… esclude la punibilità”. In altre parole, se commetti un illecito nell’esercitare un tuo diritto, non sei perseguibile. Pensa, ad esempio, al diritto di cronaca: il giornalista, nell’esercizio della sua professione, ben può raccontare in giro fatti che rovinano la reputazione di una persona. Lui lo può fare. Tu pensaci due volte, perché rischieresti di commettere il reato di diffamazione.

Torniamo al nostro caso. Nello scrivere la recensione, il severo commentatore avrebbe esercitato un suo diritto, il diritto di critica. Il diritto di critica consiste nella possibilità che tutti abbiamo di esprimere un giudizio su un fatto esistente. Se la nostra critica è proporzionata, sarà esclusa la punibilità “di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale” da noi utilizzati. Dunque, la esistenza del fatto e la continenza della critica rendono, in qualche modo, lecita la critica stessa. E, conseguentemente, autorizzano e rendono lecita la recensione negativa.
Scrive il giudice: “Le espressioni utilizzate… si riferiscono alla qualità scadente dei servizi che il lavoratore ha ritenuto di ricevere dal consulente ed appare del tutto evidente che la critica alle modalità di svolgimento del lavoro professionale riguarda la percezione che il cliente ha avuto sull’utilità dei servizi ricevuti. La presenza di recensioni negative, del resto, è uno dei ‘pericoli’ cui il professionista va incontro nel momento in cui inserisce il suo profilo professionale in una piattaforma internet, come Gmail My Business.” Meditate, gente, meditate. Soprattutto prima di recensire e farvi recensire. (Tribunale Siena, sent. n. 285/20)

[g.c.a]

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