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sabato, 19 Aprile 2025

Diritto 4.0: pubblica fede e dilemma “bene incustodito”

22.05.2022 – 11.30 – Immagina di camminare lungo il marciapiede e di passare vicino a un furgone. Il portellone è aperto e il veicolo è incustodito. Ti guardi attorno e non c’è proprio nessuno. Il vano del furgone è pieno di pacchi e pacchetti. Come si dice, l’occasione fa l’uomo ladro. Ma tu sei una persona per bene e tiri dritto. Non come il protagonista di questa vicenda che, invece, non può credere ai propri occhi, si getta sul malloppo, prende più roba possibile e cerca di dileguarsi all’orizzonte con il mal tolto. Senza andare lontano: il guidatore del furgone ritorna proprio in quel momento, lo insegue, lo acciuffa e lo consegna alla Polizia. I pacchetti vengono recuperati ed il ladro condannato per furto. Con un’aggravante. Quale?
Non viviamo nella giungla, ma in una società civilizzata e, pertanto, può ben darsi che “per necessità o consuetudine” dobbiamo lasciare dei nostri beni temporaneamente incustoditi, senza che essi debbano considerarsi abbandonati e a disposizione del primo che passa. Si tratta della “esposizione alla pubblica fede”, cioè dell’affidamento dei nostri beni al fatto che le persone che ci circondano riconoscono e rispettano le proprietà e le necessità altrui. Se andiamo a sfogliare il Codice penale, troviamo che sottrarre qualcosa “esposto alla pubblica fede” è un’aggravante del reato di furto. Pertanto, il passante che si era appropriato dei pacchetti, si ritrova condannato per il reato di furto, con questa aggravante che ha l’effetto di aumentargli la pena.

Ma lui non ci sta e prova ad impugnare la sentenza di condanna rivolgendosi alla Corte di Cassazione. Il ladro sostiene che i beni presenti all’interno del furgone non si trovavano “esposti per consuetudine o necessità alla pubblica fede” bensì sarebbe stato un obbligo del corriere, che li aveva in custodia, di chiudere a chiave il portellone del veicolo. Per il ladro, non sarebbe stato il suo furto a essere particolarmente grave, ma sarebbe stata la vittima a essere stata negligente.

I giudici, però, confermano la diligenza e la correttezza della condotta del corriere che, “impegnato nelle attività di consegna di una parte della merce trasportata, una volta parcheggiato il mezzo e prelevato quel che deve essere recapitato ad uno specifico destinatario, si trova nel disbrigo di ordinarie incombenze di lavoro, per effettuare le quali egli versa nella necessità di lasciare esposti alla pubblica fede sia il furgone che i residui beni ancora ivi custoditi: una situazione, questa, altresì corrispondente a normale consuetudine e così percepita dalla generalità dei consociati, senza che possa di certo richiedersi all’autotrasportatore di chiudere a chiave ogni volta il portellone del mezzo.” L’impugnazione viene così rigettata ed il ladro condannato ad un’ulteriore ammenda di 2.000,00 euro. (Corte Cassazione, sent.n. 7579/21)

g.c.a

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