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sabato, 19 Aprile 2025

Diritto 4.0: manovra di parcheggio, passeggero ci lascia il naso

15.05.2022 – 11.30 – Al di là del dolore e dei danni, l’incidente è incredibile e grottesco. Due uomini collaborano per parcheggiare un’automobile: uno seduto alla guida, l’altro al posto del passeggero. Il passeggero dà indicazioni seguendo la manovra sporgendosi dal finestrino ma il conducente, durante la manovra, inavvertitamente aziona l’alzacristalli. Il vetro del finestrino del passeggero comincia ad alzarsi, il passeggero se ne avvede e cerca di rientrare mentre il cristallo sale inesorabilmente. La testa sta rientrando, il vetro continua a salire, il rumore del motorino elettrico è nell’aria. Ce la farà a rientrare in tempo? Il dubbio è presto risolto. All’improvviso, un grido agghiacciante spezza la quiete della giornata. Non ce l’ha fatta. La testa è rientrata, il cristallo si è chiuso, ma il naso è rimasto schiacciato.
Si legge nella sentenza: “le lesioni erano state causate dall’improvvida chiusura di un alzacristalli elettrico, eseguita dal conducente mentre egli (il passeggero) si sporgeva al di fuori del finestrino per assisterlo (al conducente) nell’esecuzione di una manovra di parcheggio.” “Il Giudice di pace accolse la domanda (di risarcimento dei danni), attribuendo però alla vittima un concorso di colpa del 50%.” Un concorso di colpa “del 50%” significa che la vittima dello schiacciamento nasale è stata ritenuta parzialmente responsabile della propria sventura. E significa anche che il risarcimento del danno gli viene ridotto della metà. Contro questa riduzione, la vittima impugna la sentenza.

Purtroppo per il danneggiato, i giudici che hanno riconosciuto il concorso di colpa hanno ben motivato la loro decisione, ritenendo che “il comportamento d’un passeggero d’un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un’automobile in fase di manovra, costituisca una condotta colposa”, cioè, viene riconosciuta la colpa della vittima nel causare le lesioni personali dalla stessa subite. Non una responsabilità esclusiva, certo, ma un concorso di colpa.
La regola che andava rispettata è quella scritta all’articolo 169 del Codice della Strada dove, al comma 4 si legge che “il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.” L’affacciarsi dal finestrino di un veicolo in manovra costituisce una violazione di questa regola e rappresenta una condotta colposa della vittima, giustamente sanzionata dal giudice che ha conseguentemente ridotto il risarcimento del danno. Alla vittima dell’incidente viene così negato il maggior risarcimento richiesto, con condanna al pagamento delle spese legali. (Corte Cassazione, ord.n. 4789/21)

g.c.a.

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