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venerdì, 6 Giugno 2025

Violenza sessuale, l’età del consenso in Italia. Diritto 4.0

24-11-2021 – 12.34 – Nel 1984 venne pubblicato “The age of consent” (cioè, l’età del consenso), il disco dei Bronski Beat famoso sia per la bella musica, sia perché sottolineava che, per legge, al di sotto di una certa età un minorenne non può acconsentire ad un rapporto sessuale. Cioè, anche se il minore è consenziente, viene ritenuto troppo giovane per dare validamente il proprio consenso e, pertanto, avere rapporti carnali con lui (o lei) è equiparato al reato di violenza sessuale.

Qual è l’età del consenso in Italia? L’art. 609-quater del Codice Penale stabilisce che viene punito “chiunque… compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”. Dunque, al di là di casi particolari, il rapporto sessuale con un tredicenne (o più giovane) corrisponde al reato di violenza sessuale indipendentemente dal consenso del minorenne. A questo punto, qualcuno potrebbe domandarsi: cosa succede se io verifico l’età del mio giovane partner, ma questi mente e mi assicura di avere compiuto quattordici anni? Lo scopre un uomo che viene condannato a quattro anni di reclusione “per aver compiuto plurimi episodi di atti sessuali con il minore di 14 anni”. L’imputato cerca l’assoluzione ricorrendo alla Corte di Cassazione e spiegando che i primi contatti con la vittima erano avvenuti sui social, dove il ragazzino aveva indicato una età falsa e maggiore di quella reale.

La difesa, poi, approfondisce la circostanza che l’imputato frequentasse la famiglia del minore. Viene spiegato che tale frequentazione era sporadica e limitata alle occasioni in cui “i due si coricavano insieme”. Pertanto, egli si recava a casa del tredicenne solo per avere rapporti sessuali con lui, senza che tale frequentazione della casa famigliare gli potesse fare sospettare la troppo giovane età del partner. Nemmeno la mamma del ragazzino lo avrebbe informato, pur essendo a conoscenza di ciò che accadeva nella cameretta del figlioletto.
Quanto al fatto che tali rapporti sessuali non avrebbero influito sullo sviluppo della sessualità del ragazzino, l’imputato si difende dicendo che il minore “avrebbe informato i genitori di essere bisessuale già prima della relazione con l’imputato” e che il loro rapporto “sarebbe stato lo sviluppo alla propensione ai rapporti omosessuali” del tredicenne. I giudici, esaminando la vicenda, ricordano che quando si commette un reato contro la libertà sessuale danneggiando una persona minore di anni quattordici, l’ignoranza sulla reale età della vittima difficilmente può giustificare l’imputato, che avrebbe dovuto procedere diligentemente ad accertare l’età della vittima, senza limitarsi a ciò che ha letto sui social o a delle ambigue rassicurazioni verbali. Chi viene indotto in errore, non può difendersi così facilmente: non sarà ritenuto colpevole solo se il suo “impegno conoscitivo” sarà “proporzionato alla pregnanza dei valori in gioco”, cioè se, rischiando di compiere violenza sessuale su una persona che è poco più di un bambino, si sarà preoccupato seriamente di verificarne l’età. Non è una novità che i minori possano mentire o che le informazioni trovate sui social non siano affidabili. Difendersi citando queste due ultime circostanze non scusa l’uomo dall’avere abusato sessualmente di un ragazzino minore di quattordici anni. Se l’ignoranza dipende da disattenzione, avventatezza o superficialità, la colpa dell’imputato rimane.
La giovane età della vittima è proprio ciò che fa diventare reato un fatto altrimenti lecito (il rapporto carnale con una persona maggiorenne e consenziente). Ciò che si vuole tutelare è il corretto sviluppo della personalità di ogni giovane che, essendo fino all’età adolescenziale in via di formazione, è “meritevole di una protezione assoluta sotto il profilo dell’integrità psico-fisica”. Tale protezione consiste nel tutelare la maturazione della sua libertà ancora acerba dalle insidie provenienti da terzi, che andranno conseguentemente condannati penalmente.
L’imputato chiede comunque la riduzione della pena in presenza di circostanze attenuanti, che consisterebbero nel fatto che tra i due fosse nata una “relazione amorosa”, essendosi gli abusi sessuali ripetuti nel tempo. Ma i giudici redarguiscono che la reiterazione di rapporti sessuali dà invece la misura della gravità di quanto accaduto, gravità che di sicuro non è diminuita per il fatto che il reato è stato ripetuto. (Cassazione penale, n. 38084/2021).

[g.c.a.]

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