10.11.2021 – 08.00 – Il caso è complesso e lo riassumo subito: due coniugi si separano e, durante il matrimonio, non avevano avuto figli. Ma ci avevano provato, arrivando a congelare quattro loro embrioni fecondati. Questi ultimi, non erano stati impiantati durante il matrimonio per motivi di salute della donna, la quale decide di procedere all’impianto dopo essersi separata dal marito. L’uomo nega il consenso a scongelare gli embrioni e, così, la signora deve rivolgersi al giudice in via d’urgenza. Cosa domanda? Chiede che il Tribunale ordini al centro in cui gli embrioni sono conservati “di procedere all’impianto degli embrioni in utero in via di urgenza, avendo raggiunto l’età di 43 anni con riduzione delle possibilità di successo”.
L’uomo, dopo una prima decisione favorevole allo scongelamento, fa reclamo al Tribunale osservando che nessun provvedimento di un giudice può sostituirsi alla sua volontà di dare inizio alla gravidanza, essendo lui uno dei genitori del nascituro; inoltre, si lamenta che, in base alla legge sulla “procreazione medicalmente assistita”, è necessario il suo consenso informato in ogni fase della procreazione, senza il quale la procedura non può andare avanti (art. 6 della legge n. 40/2004). Ciò oltre ad altri motivi di reclamo.
Per decidere la delicata questione, il Tribunale ripercorre i principi della legge sulla “procreazione assistita”.
All’art. 1 è scritto: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. E non ci sono dubbi che “il concepito” sia l’embrione, cioè l’ovulo femminile fecondato tramite l’assistenza medica. Dunque, “la preminente tutela della vita è consacrata” ed il successivo articolo 6 arriva poi a stabilire espressamente l’irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione. Pertanto, la decisione del Tribunale, nel momento in cui deve tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, deve prendersi cura anche degli embrioni.
Ciò chiarito, il fatto che i due genitori siano separati, è una circostanza del tutto irrilevante. Così ragiona il giudice: “Lo stato di separazione dei coniugi non può porsi, infatti, sullo stesso piano di quello del genitore single o della coppia omosessuale, che danno vita a modelli di famiglia che si allontanano da quello tradizionale. Invero, il minore nato da genitori separati avrà diritto di godere di entrambe le figure genitoriali e sia il padre che la madre assumeranno i diritti e gli obblighi connessi alla genitorialità.”
Pertanto, tutelando il diritto alla vita degli embrioni, il Tribunale conferma l’ordine di scongelamento e impianto degli stessi nella donna, pur separata dal marito. Ed i figli saranno legittimi nei confronti di entrambi i genitori. Affinché non rimanga alcun dubbio, lo stesso Tribunale ricorda che entrambi i genitori hanno dei doveri nei confronti dei figli, e che i diritti dei figli nei confronti dei genitori sono tutelati dalla legge civile e da quella penale. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 27/01/21).
[Rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]