01.08.2022 – 08.40 – Una cosa poco nota è che, se devi fare una causa relativa ad un corso d’acqua, non puoi rivolgerti al Tribunale ordinario, ma devi fare domanda dinanzi al “Tribunale Regionale delle acque pubbliche”. Nel nostro caso, un agricoltore subisce dei danni in seguito a delle esondazioni di un canale risalente all’età borbonica e si ritrova in causa contro la Regione della Campania, il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno e il Comune locale. Gli enti negano le rispettive responsabilità e giocano a “scarica barile”, ma la condanna arriva implacabile.
Anche se la questione è complessa, possiamo semplificarla in base a ciò che capita tutti i giorni. Qui si tratta di un canale d’acqua che doveva essere custodito. Un po’ come quando abbiamo un cane, e lo dobbiamo sorvegliare, o quando possediamo un appartamento, e dobbiamo controllare di non causare spandimenti. Infatti, per legge, il custode è responsabile dei danni causati da ciò che ha in custodia. Se il mio cane morde un passante, io sono responsabile e devo risarcire il danno. Se un flessibile del mio boiler causa uno spandimento, la responsabilità sarà sempre mia. Tranne in un caso molto particolare.
L’articolo 2051 del Codice civile italiano stabilisce infatti che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Dunque, se succede un “caso fortuito”, un evento imprevedibile ed eccezionale, il custode non risponde dei danni. Immagina che il mio cane morda un passante che aveva cominciato a molestarlo, o che il flessibile si stacchi in seguito a un terremoto. L’aggressione del passante o la scossa tellurica ben possono salvare il custode dalla sua responsabilità.
E nel caso di un canale che esonda? La situazione è leggermente diversa poiché il canale esonda sistematicamente. Non si sa quando accadrà, ma si sa che in caso di precipitazioni eccezionali, che capitano periodicamente, il canale si riempie, si gonfia e, infine, tracima. Dunque, l’evento è eccezionale, ma possiamo farlo rientrare nel “caso fortuito”, così annullando le responsabilità di tutti gli enti obbligati a custodire il corso d’acqua in questione?
Risponde la Corte di Cassazione precisando che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa essere considerato un caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve essere eccezionale e imprevedibile. Pertanto, un fenomeno naturale che ricorre “ogni tanto”, cioè in modo saltuario anche se non frequente, non può essere considerato “eccezionale” poiché, in base alla comune esperienza, non è “imprevedibile”. Tieni presente che la “imprevedibilità” del fenomeno naturale significa una “inverosimiglianza dell’evento”. In conclusione, un fenomeno naturale può essere considerato eccezionale solo quando è del tutto inverosimile che si verifichi; invece, se capita saltuariamente, non potrà essere considerato un “caso fortuito”, con la conseguenza pratica che il custode sarà responsabile di tutti i danni causati, nel nostro caso, dal canale e dalla sua esondazione. (Cassazione, sentenza SS.UU. n. 5422/21).
[g.c.a]