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sabato, 19 Aprile 2025

Diritto 4.0: il “fascino” del balcone in giurisprudenza

12.06.2022 – 10.30 – Nel condomino, il balcone è una delle parti più affascinanti. Dal punto di vista legale, intendo. Dal perverso punto di vista legale, aggiungo. Infatti, non c’è parte del balcone che non sia fonte di discussioni, delibere, contro delibere, contestazioni e cause. Tu passeggi per strada, sollevi lo sguardo e, vedendo un balcone, lo percepisci come un unico manufatto. Invece, è una insidia di prima categoria. Dalla ringhiera, al frontalino, alla soletta, alle mattonelle, tutto è oggetto di discussione e può essere valutato solo ricorrendo alle più recenti sentenze emesse.
È successo che dei condomini, subendo il distacco e la caduta degli intonaci da parte del balcone sovrastante, lo ristrutturassero, poi chiedendo il rimborso al proprietario del balcone del piano di sopra. Il vicino, utilizzatore del balcone, si difende nel più classico dei modi: sostenendo che il balcone collegato al suo appartamento… non è suo. Siccome il balcone non sarebbe suo, non ne dovrebbe curare la manutenzione e, pertanto, non sarebbe tenuto a rimborsare alcunché.

La questione è effettivamente complicata ed è necessario esaminare sia i princìpi che regolano la materia, sia il caso concreto. Nel nostro caso, il balcone è “aggettante”, cioè fuoriesce dal profilo della facciata dello stabile, e si estende oltre il limite dell’appartamento sottostante. Cioè, una parte del balcone serve anche a coprire il piano di sotto, una parte no, poiché è sospesa nel vuoto. Qual è la conseguenza? Che la proprietà del balcone va distinta. La parte che assolve anche alla funzione di “copertura” è condominiale, di proprietà, per quota, di tutti i condomini. Invece, la parte esterna è di proprietà del solo condominio che l’utilizza.
Al diritto di proprietà segue la responsabilità e, pertanto, l’obbligo di sostenere le spese di manutenzione. I giudici individuano che i distacchi interessavano la parte esterna del balcone, pertanto, di proprietà del vicino del piano di sopra, che risultava obbligato alla manutenzione e, non essendosene curato, al rimborso di quanto speso. Con un ultimo colpo di coda, egli cerca di sostenere che gli intonaci avevano una funzione ornamentale e che, pertanto, erano condominiali. Ma i giudici non trovano convincente nemmeno questa tesi difensiva. (Corte Cassazione, ord. n. 22572/20)

[g.c.a.]

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