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sabato, 19 Aprile 2025

Diritto 4.0: guida spericolata senza patente e ramo sulla strada

05.06.2022 – 10.30 – Immagina di metterti al volante e guidare di notte sotto la pioggia. Affronti un lungo rettilineo e acceleri, il vento nei capelli, una sensazione di libertà che ti avvolge e ti sostiene. Mentre violi tutti i limiti di velocità, proprio quando ti ricordi che sei senza patente, sia perché l’hai dimenticata a casa, sia perché ti è scaduta, vedi, troppo tardi, un ramo di pino in mezzo alla carreggiata. Sterzi, provi a riguadagnare il controllo, ma finisci fuori strada, abbatti dieci metri di rete metallica e otto pali di legno e, dopo aver roteato su te stesso più volte, ti fermi. Scendi dal veicolo, vedi i danni all’automobile, vai dall’avvocato e fai causa al Comune chiedendo il risarcimento dei danni.
giudici ti riconoscono un riconoscimento di 18.000,00 euro e sembrerebbe un lieto fine disneyano, se non fosse che il Comune (in questo caso, Roma Capitale) si adombra. Ma come? Si chiede. Un tipo, senza patente, guida di notte a folle velocità su un rettilineo, vede all’ultimo momento un ostacolo sulla carreggiata, che, essendo diritta, garantiva una visibilità anche dalla distanza, si schianta e io devo pagare? Roma Capitale non ci sta e ricorre ai giudici di Cassazione per evitare di versare il risarcimento.

Avvocato, come va? I giudici mi sono sembrati scettici, ma sono confidente. Dall’alto dei loro scranni, i giudici esaminano, studiano, valutano e, infine, giudicano. Avvocato, com’è andata? Non mi faccia parlare… mormora tra i denti il legale in toga, mentre si allontana lungo i corridoi del Palazzaccio con passo stizzito.
I giudici, infatti, hanno smontato pezzo dopo pezzo il ricorso di Roma Capitale. Il guidatore era privo di patente? L’ostacolo era visibile ed evitabile? La velocità era eccessiva? Si, vabbè, ma… i motivi di impugnazione sono tutti inammissibili, conclude la Corte di Cassazione. Purtroppo per il ricorrente, se un fatto è stato accertato in Tribunale o in Corte d’Appello, non può più essere messo in discussione davanti alla Cassazione, che ragiona solo sulle questioni di puro diritto. I giudici che avevano già valutato il caso, avevano ritenuto che l’assenza della patente fosse irrilevante, con buona pace di questo argomento. Quanto alla visibilità dell’ostacolo e l’eccessiva velocità, non se ne può parlare in questa sede: anche loro andavano valutati nei precedenti gradi di giudizio. Insomma, Roma Capitale rimane rapidamente senza argomenti, senza riuscire nemmeno a portare a casa un “concorso di responsabilità”, che avrebbe ridotto il danno. Impugnazione rigettata, con condanna alle spese di lite. (Corte Cassazione, sent. n. 9674/19-20)

[g.c.a.]

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