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venerdì, 6 Giugno 2025

Diritto 4.0: investimento ciclista e concorso di colpa

08.05.2022 – 11.30 – Un sorpasso si conclude in tragedia quando il guidatore neopatentato di un’utilitaria, avvicinandosi a una curva, deve rientrare repentinamente nella propria carreggiata. Purtroppo, davanti al veicolo sorpassato pedalava un ciclista che, investito dal veicolo rientrante, cade rovinosamente a terra e muore. Il guidatore che ha eseguito il sorpasso viene così condannato per omicidio stradale, come da articolo 589-bis del Codice penale, che stabilisce: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”
La dinamica dell’accaduto viene riassunta dal guidatore di uno dei veicoli sorpassati, il quale riferisce che il veicolo dell’omicida, “superata anche una seconda auto…  cercava poi di riposizionarsi velocemente sulla semicarreggiata di destra della strada, sbandando all’imbocco di una curva, così investendo il ciclista che procedeva nello stesso senso di marcia.” Sembrerebbe proprio un sorpasso avventato, in presenza della linea di mezzeria continua ed in prossimità di una curva, dal tragico epilogo. Giusta la sentenza di condanna, se non fosse che… i giudici non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione lo “schizzo di campagna”.

Il neopatentato reo d’omicidio impugna la sentenza di condanna lamentandosi che il ciclista, con la sua condotta di guida, avrebbe concorso alla propria morte. I Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente avevano disegnato uno “schizzo di campagna”, cioè una rappresentazione grafica dell’incidente eseguita sul posto. Da questo disegno si individua che il punto d’urto tra veicolo rientrante e ciclista è avvenuto “più vicino alla linea di mezzeria che al margine destro della carreggiata”. In pratica, sostiene l’imputato, se il ciclista si fosse mantenuto sul margine destro della carreggiata, come avrebbe dovuto fare, l’incidente non si sarebbe verificato.

Il ciclista, bene inteso, non è colpevole della propria morte o, meglio, non è l’unico responsabile. Il reato di omicidio stradale rimane in capo al neopatentato, che ha eseguito il sorpasso in prossimità della curva ed in spregio della linea continua di mezzeria, ma il fatto che anche il ciclista non stesse rispettando le regole di circolazione stradale non pedalando presso il margine destro della carreggiata, riduce la gravità della colpa del guidatore. Siamo sempre nell’articolo 589-bis del Codice penale, al comma 7, dove si legge che “… qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.” Cioè, se più fattori hanno concorso alla morte della vittima, la pena deve essere conseguentemente diminuita.

La Corte di Cassazione ricorda che, come accertato da un perito, “il ciclista, nel percorrere il breve rettilineo in ascesa che collega le due curve presenti sulla strada in questione, viaggiava in prossimità del centro della propria corsia di marcia e non sul margine destro della carreggiata, come prescrive l’art. 143 C.d.S., comma 2.” Così accertata una violazione del Codice della Strada da parte della vittima, la sentenza di condanna dovrà essere nuovamente valutata tenendo conto del concorso di colpa da parte dello sfortunato ciclista.

(Corte Cassazione, sent.n. 20091/21)

[g.c.a]

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