24.04.2022 – 11.30 – Succede in Puglia. Quasi come nella canzone di Caparezza, un signore cammina in un corridoio, quando da una parete si distaccano pezzi di intonaco e cemento colpendolo. Nel tentativo di evitare la caduta dei calcinacci, il malcapitato scivola e rovina al suolo. Dolorante e danneggiato, chiede il risarcimento dei danni al condominio proprietario del muro, che ne avrebbe dovuto curare la custodia.
La responsabilità del condominio deriverebbe dall’articolo 2051 del Codice Civile, che stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Tralasciando l’ipotesi del caso fortuito, in questo caso è pacifico che il muro condominiale è in custodia al condominio, che lo deve manutenere in modo che non arrechi danni ai passanti, ad esempio con l’improvviso distacco dell’intonaco.
E cosa deve dimostrare il danneggiato per ottenere il risarcimento? Semplicemente (si fa per dire), deve dimostrare “il nesso causale tra il danno subito e il bene”, cioè, deve provare che il danno è stato causato dal muro. Come fare? Qui la situazione comincia a ingarbugliarsi, perché non è mica detto che l’incidente sia avvenuto in presenza di testimoni, cioè di persone che, proprio in quel momento, stessero guardando il passante.
Sono proprio le deposizioni testimoniali a mettere in difficoltà il danneggiato, perché i testimoni convocati danno indicazioni difformi su quando sarebbe avvenuto il sinistro e su come sarebbe avvenuta la caduta. Al punto che i giudici li hanno ritenuti poco attendibili, finendo con il respingere la domanda risarcitoria.
Il signore travolto dai calcinacci insiste per tre gradi di giudizio, senza mai ottenere soddisfazione: indipendentemente da ciò che è accaduto, le prove non sono state sufficienti a dimostrare l’incidente e, in particolare “il nesso causale tra il danno subito e il bene”. La domanda risarcitoria viene pertanto respinta in tutte le sedi. (Cass. civ. Ord. n. 2118/22)
a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni