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Diritto 4.0: le sorprese “green” del Condominio

13.03.2022 – 11.30 – Il condominio non smette mai di stupire. Gli articoli del codice sono sempre gli stessi, e ciò dovrebbe evitare particolari sorprese. Invece, ci pensano i condomini a creare situazioni sempre nuove, che richiedono soluzioni differenti e imprevedibili. Ad esempio,Ā se ho una pianta nel mio terrazzo e devo sostituirla, chi paga?Ā Il terrazzo ĆØ di mia proprietĆ  esclusiva e la pianta anche. Pertanto, saremmo tutti orientati a rispondere che, per la sostituzione della pianta, devo pagare io. E, di regola, avremmo ragione. Ma non in questo caso.
Una condomina ha fatto causa al condominio chiedendone la condanna al pagamento di quasi 6.000,00 euro ā€œin conseguenza delle spese sostenute e da sostenere per l’abbattimento ed il reimpianto di tre alberi siti nel giardino di proprietĆ  esclusivaā€ della signora. I primi giudici ad occuparsi della vicenda respingono la richiesta di rimborso ragionando come avremmo fatto noi: gli alberi di alto fusto presenti nel giardino della condomina sono di sua proprietĆ  esclusiva, sicchĆ© le spese per il loro abbattimento e sostituzione sono a carico esclusivo della condomina. Insomma, per due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) non viene riconosciuto nessun diritto al rimborso.

Ma la proprietaria del giardino non si arrende e ricorre ai giudici della Corte di Cassazione. Per quale motivo? ƈ vero che gli alberi si trovano nel giardino di proprietĆ  esclusiva, ma non sono stati piantati lĆ  per caso: le piante si vedono dalla strada e assolverebbero a una funzione estetica dell’intero edificio. Sarebbero strettamente connesse al decoro architettonico dello stabile, che ĆØ un bene comune. Pertanto, se il decoro ĆØ un bene comune a tutti, anche la spesa di sostituzione delle piante dovrebbe esserlo. Questo ragionamento, giĆ  respinto due volte dai giudici, viene riproposto in Cassazione.
La condomina evidenzia un fatto rilevante: il Comune di Roma aveva rilasciato la concessione edilizia al costruttore del fabbricato ponendo come condizione ā€œla presenza di un congruo numero di alberature da mettere a dimora, anche ai fini del rispetto del vincolo ambientale sussistente nella zonaā€. In pratica, gli alberi esistenti nel giardino della signora sarebbero ā€œineliminabiliā€ per garantire il decoro architettonico dell’intero complesso edilizio, a fronte del vincolo pubblicistico derivante dalla condizione imposta dal Comune.

La Corte di Cassazione, nel valutare la richiesta, richiama una propria decisione precedente. In un caso simile, relativo alle spese di potatura degli alberi presenti sulla proprietĆ  esclusiva di un condomino, era stato deciso che ā€œsono tenuti a contribuire tutti i condomini allorchĆ© si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificioĀ e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stessoā€ (Cass. n. 3666/94). In pratica, le piante di alto fusto possono contemporaneamente essere di proprietĆ  esclusiva di un singolo condomino e di proprietĆ  comune a tutti, poichĆ© forniscono utilitĆ  differenti al condomino singolo e ai condomini tutti. Ne consegue che, in quel caso, tutti i titolari delle unitĆ  immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto interessati al decoro architettonico del fabbricato, hanno dovuto partecipare alle spese di potatura.
Tornando al nostro caso, la Cassazione riconosce che, se gli alberi nel giardino esclusivo ā€œarrechino ai condomini l’utilitĆ  di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio, che ĆØ bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al condominio sarebbero obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto, giacchĆ© funzionali alla conservazione di tale decoroā€. Per sapere chi ha ragione, ĆØ necessario esaminare a fondo il vincolo imposto dal Comune e, per eseguire questo esame, ĆØ necessario tornare davanti alla Corte d’Appello che ā€œprocederĆ  a nuovo esame tenendo conto dei rilievi svoltiā€. (Cass. n. 22573/20)

[g.c.a]

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