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mercoledì, 16 Aprile 2025

Diritto 4.0: le scritte in piccolo della polizza assicurativa

27.02.2022 – 11.30Quando firmiamo un contratto di assicurazione, dovremmo leggere con cura le parti scritte in piccolo. Ma questo non lo fa nessuno. Allora, se non prestiamo attenzione a quello che scrive l’assicurazione, almeno prestiamo attenzione a quello che scriviamo noi, perché dichiarare cose inesatte o sbagliate può farci perdere la copertura assicurativa. Vediamo cos’è successo a un medico genovese.
Tutto ha inizio in una casa di cura dove un paziente viene operato per un “intervento di artroprotesi completa dell’anca”. Purtroppo, si manifesta un’infezione che richiede una cura antibiotica. A guarigione apparentemente avvenuta, il paziente viene dimesso, ma, dopo alcuni mesi, l’infezione si ripresenta. Allora, viene deciso di procedere alla completa sostituzione della protesi. E, siccome l’infezione era risultata “conseguente ad una non corretta sterilizzazione dell’ambiente operatorio”, il paziente chiede il risarcimento dei danni all’ospedale e al chirurgo. Entrambi chiamano le rispettive assicurazioni a pagare ma, quando arriva la condanna al risarcimento di euro 91.664,27, il medico ha un’amara sorpresa: scopre di non essere assicurato. O, meglio, di essere assicurato (tant’è che paga il premio) ma che la polizza non copre questi danni. Perché?
Dobbiamo risalire a quando il medico ha firmato la polizza. Una clausola della polizza prevede che, per tutto quanto accaduto prima della firma dell’assicurazione, siano coperti dall’assicurazione solo i fatti per cui il medico “non abbia ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria” e per i quali “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti” di una sua responsabilità risarcitoria. Tant’è che egli deve dichiarare per iscritto “di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento per fatti colposi antecedenti alla stipula e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione”. E il medico questo dichiara, dimenticandosi del paziente operato ripetutamente all’anca.

La polizza viene firmata dieci giorni dopo il secondo intervento all’anca e, per quanto il paziente non avesse ancora dichiarato la sua intenzione di chiedere il risarcimento dei danni, quanto accaduto era ben noto al chirurgo. Le anomalie verificatesi in sala operatoria, l’insorgere dell’infezione e la necessità di sostituire la protesi erano elementi tali “da consentirgli di segnalare all’istituto assicurativo la possibile esistenza di un problema”, segnalazione che non era stata fatta. Ci troviamo davanti ad un caso di “dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato” e la Corte di Cassazione non può che riconoscere la violazione dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, con la conseguenza che viene confermata l’assenza della copertura assicurativa. (Cassazione n. 11905/20)

[g.c.a]

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