23.01.2022 – 11.30 – Un guidatore, più attento alle norme della legge che al rispetto dei limiti di velocità, viene multato per aver premuto troppo sul pedale dell’acceleratore. La violazione viene rilevata con un autovelox e, quando gli arriva la multa a casa, ritiene la sanzione ingiusta. Fa opposizione prima davanti al Giudice di Pace (che gli dà torto), poi davanti al Tribunale (che gli dà torto) e, infine, si rivolge alla Corte di Cassazione.
Perché si lamenta della sanzione? Per un motivo molto preciso: egli stava guidando su una strada che, secondo lui, avrebbe permesso la “contestazione immediata” della multa, che, è bene ricordarlo, dovrebbe essere la regola. Naturalmente, questa regola è applicabile solo se le condizioni della strada lo permettono. Ad esempio, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è espressamente previsto che la velocità possa essere rilevata con “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico” e che, in questo caso, la “contestazione immediata” non è necessaria. Non potendo fermare un veicolo che sfreccia in autostrada, lo si lascia correre, salvo poi recapitargli la multa al domicilio. (Art. 4 del D.L. n. 121/2002 e art. 201.1bis.f del Codice della Strada)
E sugli altri tipi di strada è possibile multare i guidatori utilizzando solo l’autovelox?
Èpossibile, ma serve un provvedimento del Prefetto che dica quali strade, pur non essendo “autostrade o strade extraurbane principali”, giustifichino l’impiego di tale apparecchiatura, senza dover rispettare il principio della “contestazione immediata”. Nel nostro caso, il Prefetto aveva indicato proprio quel tratto di strada quale “strada urbana di scorrimento”, giustificando così l’impiego dell’autovelox, ma il guidatore multato non era d’accordo: non si trattava di una tratta di “strada urbana di scorrimento” e, pertanto, avrebbero dovuto farlo accostare per contestargli immediatamente la sanzione.
Il Giudice di Pace, prima, ed il Tribunale, poi, hanno confermato la correttezza della multa. Ma il guidatore, che ha passato più tempo a leggere le norme di legge che i cartelli limitatori della velocità (o quelli che lo avvisavano che avrebbe incontrato un autovelox), insiste per la propria tesi rivolgendosi per la terza volta ai giudici e sostenendo “l’illegittimità della modalità di accertamento e di contestazione della violazione utilizzata dagli organi accertatori del Comune, e cioè mediante rilevazione a distanza” perché la strada non avrebbe avuto le caratteristiche della strada urbana di scorrimento previste dal Codice della Strada “per rendere legittima la deroga al principio della contestazione immediata”.
Quali caratteristiche deve avere una “strada urbana di scorrimento” per essere considerata tale? Per i primi giudici ad essersi occupati della vicenda, sarebbero sufficienti due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile. Ma la Cassazione va più a fondo ed interpreta le norme di legge tenendo conto che l’obiettivo del Codice della Strada è (o, meglio, era principalmente) quello di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale. La “strada urbana di scorrimento” deve avere delle caratteristiche necessarie e può averne alcune eventuali. Deve essere “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, … banchina pavimentata destra e marciapiede, …; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Può avere “una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici … con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”.
Dunque, elemento necessario è la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi senza i quali il Prefetto non poteva autorizzare l’installazione degli autovelox né derogare alla regola della “contestazione immediata”. E questi requisiti minimi non ci sono. Le precedenti decisioni vengono così travolte da quella dei giudici di Cassazione ed il guidatore si vedrà pertanto annullare la multa. (Cassazione n. 8635/19-20).
[g.c.a]