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sabato, 19 Aprile 2025

Contributi Fvg per avvio attività con partita IVA

17.11.2021 – 09.00 – Un periodo, quello della pandemia da covid-19, non particolarmente florido per far nascere un’attività in forma individuale: secondo un’indagine dell’Ires Fvg, nel 2020, in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 7.276 nuove partite Iva, circa 1.000 in meno rispetto all’anno precedente (-12%).
Viste anche le difficoltà legate all’emergenza pandemica, la Regione Friuli Venezia Giulia mette in campo diversi incentivi e contributi per l’avviamento e il funzionamento delle attività dei professionisti.
Una delle prime misure disponibili per le partite iva appena nate, non aventi quindi più di tre anni, è un contributo a fondo perduto per spese connesse, appunto, all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale.

poterne beneficiare sono:

  • Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali;
  • Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004;
  • Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’Elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet;
  • Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.

I requisiti necessari per poter accedere a questa tipologia di contributo sono:

  • Svolgimento di un’attività libera e professionale;
  • Avere iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione della partita IVA in forma individuale;
  • Residenza in Friuli Venezia Giulia;
  • Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
  • Non far parte di studi associati o di società di professionisti;
  • Non essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato, titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratore di impresa familiare, artigiano, commerciante, coltivatore diretto, titolare di impresa individuale, amministratore di società di persone o di capitali.

I requisiti dovranno essere posseduti per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude con la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta.
Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
Ad essere ammesse a contributo esclusivamente le domande che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro.
Il piano di spesa può comprendere spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (fatture completamente pagate) e/o spese da sostenere successivamente la data di presentazione della domanda e entro il termine di realizzazione degli interventi (preventivi o fatture non completamente pagate).

Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all’avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute nel triennio.
Le tipologie di spesa ammesse a contributo sono:

  • attrezzature tecnologiche finalizzate all’impianto e allo svolgimento dell’attività, beni strumentali, macchine d’ufficio, attrezzature e hardware; con l’esclusione dei beni di facili consumo;
  • arredi;
  • spese obbligatorie per l’esercizio della professione mediante l’utilizzo di strumentazione professionale;
  • software;
  • realizzazione o revisione di un sito internet;
  • spese per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
  • sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l’abitazione principale;
  • iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l’attività professionale esercitata;
  • abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
  • testi;
  • materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
  • adempimenti previsti per legge per l’avvio e l’esercizio dell’attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l’iscrizione a Ordini e Collegi professionali, con l’esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
  • adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale. Qualora l’utilizzo dell’immobile oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l’esercizio dell’attività professionale Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell’intervento devono essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 13;
  • locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale, se diversi dall’abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;
  • premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
  • spese connesse ai servizi di coworking.

Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA, sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.
Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e il contributo massimo è pari a 20.000,00 euro.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese
La domanda può essere presentata per due volte nell’arco del triennio fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a 20.000,00 euro.

[c.c]

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