11.08.2021 – 07.30 – Se prima dell’allentamento delle misure restrittive le tinte “di zona” che coloravano la Penisola erano giallo, arancione e rosso, con l’avvento del Green Pass l’Italia passa al verde accesso, portando con sé vari interrogativi legati a questa nuova certificazione.
Uno dei quesiti che maggiormente intacca questa novità normativa è relativa a chi ha effettivamente la facoltà di verificare la Certificazione.
“La regola è che il Green pass venga richiesto senza il documento di identità“, ha chiarito la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.
Dunque i gestori, o titolari, di attività devono verificare che il cliente abbia la certificazione ma non possono assolutamente chiedere il documento d’identità, a differenza delle Forze dell’Ordine, visto che “Non si può pensare che i controlli li facciano le forze di polizia perché questo sarebbe distogliere dal loro compito prioritario” continua il Ministro “che è garantire la sicurezza, mentre non escludo qualche controllo a campione da parte della polizia amministrativa”.
Va quindi ricordato che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
La certificazione può dunque essere verificata, senza appunto l’aggiunta della Carta d’identità, dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, dal personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto, dai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; dal proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e, infine, dai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Un ulteriore interrogativo sul Green Pass riguarda la privacy: quanto sono tutelati i miei dati personali?
A rispondere sono proprio le FAQ del Governo sulla Certificazione Verde, che specificano che “Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione.
La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore”.
[c.c]