24.07.2021 –09.00 – In questi giorni sono stato contattato da un condomino di un edificio che amministro; con mia somma sorpresa mi ha comunicato che un altro condomino aveva nel giardino comune posizionato un’arnia, con annesso alveare e ape regina! La moda del momento sembra essere l’apicoltura urbana, e di conseguenza l’allevamento di api nei condomini. Già da diversi anni l’apicoltura urbana viene praticata sulle terrazze dei condomini in molte città d’Europa; oggi è una pratica diffusa a macchia d’olio in tutta l’Unione Europea grazie anche al finanziamento di tali attività con fondi comunitari. La tendenza è quella di creare dei veri e propri apiari condominiali urbani sui lastrici solari dei palazzi, tanto che pare che tale pratica sia diventata più conveniente dell’istallazione di pannelli solari termici o fotovoltaici.
Sempre più frequentemente gli amministratori di condominio ricevono la richiesta, da parte dei condomini, di poter utilizzare le parti comuni o private del condominio per poter installare apiari. Ma le api nei condomini possono essere considerate degli animali domestici ai sensi dell’art. 1138 C.C.? Sembrerebbe di sì. Le api non sono minimamente paragonabili ad animali domestici come il cane o il gatto; nell’immaginario collettivo sono degli insetti che pungono chiunque, anche perché, in realtà, molte persone confondono l’ape con la vespa. In pochi sono a conoscenza che un’ape da miele punge solo per difendersi o per difendere la propria famiglia. Quando avviene questa pratica, la malcapitata muore eviscerata dato che il pungiglione uncinato resta infilzato nel povero sfortunato di turno. Al contrario dell’ape, la vespa dispone di un pungiglione non uncinato, che può utilizzare ripetutamente. Questa peculiarità della vespa, unita ad un carattere più aggressivo e selvatico, fa sì che nell’immaginario collettivo l’ape venga identificata come animale selvatico e non domestico. A seguito dell’introduzione di un acaro parassita delle api in Europa da parte dell’uomo (Varroa Destructor), le api italiane (Apis Mellifera Ligustica Spinola e sotto razze) non sono quasi più in grado di vivere in natura senza l’apicoltura moderna e l’aiuto dell’uomo, pertanto sono da considerarsi animali domestici a tutti gli effetti. La legge del 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, regolamenta a livello nazionale il settore dell’apicoltura riconoscendola come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale, ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e le biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. Tale norma introduce anche l’articolo 896 Bis C.C., il quale regolamenta anche le distanze minime che gli apiari devono mantenere dalle strade, dai confini e dagli impianti industriali saccariferi. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito ed a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private, mentre devono rispettare una distanza minima di un chilometro dagli impianti industriali saccariferi. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati siano presenti dislivelli di almeno due metri o se siano interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api; tali ripari devono avere un’altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Se un amministratore di condominio viene informato della presenza di un apiario nel condominio o di uno sciame vagante, deve sempre attuare delle precauzioni per le api e per gli abitanti dell’edificio. Una delle prime precauzioni da adottare è l’informativa a tutti i condomini ed ai lavoratori presenti nel condominio del potenziale rischio dovuto dalla presenza di tali animali. Un’altra precauzione da adottare e quella di bloccare qualunque attività di disinfestazione e diserbo a tutela delle api. Quando ci si trova in presenza di uno sciame libero bisogna sempre ricordare che l’art. 924 C.C. consente all’apicoltore, proprietario dello sciame, di inseguire lo stesso sulla proprietà altrui per due giorni dalla sciamatura, obbligandolo a risarcire eventuali danni cagionati al fondo. Per i motivi di cui sopra l’apicoltore spesso rinuncia alla rivendicazione dello sciame, che diventa automaticamente un problema condominiale. Laddove si verifichi che uno sciame di api invada spazi condominiali, il consiglio è quello di contattare un competente apicoltore che provvederà, senza uccidere le api, a catturare l’ape regina e di conseguenza tutto lo sciame che la seguirà.
Chiunque decida di diventare apicoltore deve iscriversi nella Banca Dati Nazionali nella sezione Anagrafe Apistica e farsi rilasciare il “Codice Azienda” dalla ASL di competenza; successivamente, dovrà esporre presso il proprio apiario un cartello informativo riportante il Codice Azienda (esempio del contenuto del cartello: “ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE D.M. 04/12/2009 IT333RM939 – stampato dalla DBA in data…”). Si sconsiglia l’installazione di apiari nei condomini dove sono presenti stagni, piscine o fontane in quanto le api invaderebbero le aree circostanti in cerca di acqua, rendendo quei luoghi inutilizzabili e scatenando il panico tra gli utilizzatori. Le regole sulle distanze minime da rispettare lasciano intendere che allevare api in condominio è difficilmente attuabile. Almeno, sul balcone di casa. Meglio piuttosto farlo in uno spazio come il terrazzo o giardino condominiale, dov’è più facile gestire la cosa nel rispetto di quanto previsto dalla legge. In questo caso però, trattandosi generalmente di una parte comune, occorrerebbe ottenere il consenso dell’assemblea condominiale. Anche nella terrazza o giardino condominiale risulta quindi evidente che posizionare un arnia non è proprio una pratica che rispetta quanto le normative per l’utilizzo degli spazi condominiali che possono essere usufruiti dai condomini nella misura di non ledere il diritto all’utilizzo degli altri condomini; a tal fine occorre prendere in considerazione dall’art.1102 cod. civ. che così dispone: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. L’installazione di un’arnia può limitare l’utilizzo del cortile condominiale a tutti gli altri condomini che abbiamo timore delle api!
di Massimo Varrecchia