03.05.2021 – 18.15 – Immagina di andare a correre nel parco una sera di settembre. Sei lì che sudi e sbuffi e pensi ai fatti tuoi quando… bam! Non sai come e perché ma ti ritrovi disteso a terra, incapace di alzarti e pieno di fratture. Oppure, immagina di andare a pedalare nel parco una sera di settembre. Sei lì che sudi e sbuffi e pompi sui pedali e, proprio mentre stai superando un corridore, questo si sposta di lato e … bam! Non sai come e perché e ti ritrovi condannato penalmente per averlo mandato in ospedale. Infatti, il tribunale condanna il ciclista “alla pena di euro ottocento di multa e al risarcimento dei danni” per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 del Codice Penale) perché, “alla guida di una bicicletta, per colpa generica, procedendo ad una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, investiva” il corridore “… cagionandogli la frattura composta della spalla sinistra e numerose altre fratture, lesioni guaribili in giorni trenta”.
Entrambe le persone coinvolte ricostruiscono a modo loro l’accaduto, (quasi come nel film Rashomon diretto da Akira Kurosawa). Il corridore riferisce che alle ore 17.30/18.00, mentre stava praticando jogging, era stato colpito violentemente alla schiena da un ciclista e scaraventato a terra. Poi, non era più riuscito ad alzarsi. Il ciclista riferiva di aver visto il pedone correre alla propria destra e di essersi tenuto sulla sinistra per evitarlo, ma, “mentre con la ruota del manubrio lo aveva sorpassato, il pedone si era spostato verso sinistra e si era determinato un contatto tra la propria spalla e quella del pedone”. Bam! Poiché l’incidente è avvenuto in un parco, secondo i giudici il ciclista avrebbe dovuto prestare una particolare diligenza nel percorrere i sentieri del parco stesso, evitando l’investimento di pedoni, la cui presenza era prevedibile. “Se … avesse commisurato la velocità allo stato dei luoghi avrebbe potuto impedire l’impatto col corridore frenando prontamente la bicicletta… L’imputato avrebbe dovuto segnalare la propria presenza… mediante i dispositivi acustici, dei quali la bicicletta doveva essere dotata.” Insomma, prestare attenzione, andare piano e suonare il campanello.
Il ciclista viene condannato perché ha violato le regole generali di prudenza e di diligenza. Quando è prevedibile la presenza di corridori, va tenuto conto anche di loro ipotetici spostamenti laterali e, pertanto, la velocità va ridotta, mantenendo un ampio margine di distanza di sicurezza.
[g.c.a.]