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venerdì, 18 Aprile 2025

La truffa e le vendite online. Diritto 4.0

29.04.2021 – 12.00 – Comprare on-line ci espone ad alcuni rischi. Credo che il “meme” che mette a confronto “ciò che hai visto in internet” e “ciò che ti arriva a casa” lo conosciamo tutti. Del resto, siamo cresciuti mangiando cibo venduto in scatole con su scritto “l’immagine è puramente rappresentativa del prodotto”: la foto è bellissima ed esprime golosità, ma sembra che qualcuno si sia seduto sopra alla merendina che troviamo nella confezione. Un po’ come le patatine con su scritto “il prodotto può essere soggetto a restringimento” sul pacchetto, che poi è mezzo vuoto.
Quello che caratterizza l’acquisto in internet è il fatto che non abbiamo modo di vedere dal vivo, toccare, percepire l’oggetto nella sua fisicità. Possiamo solo scorrerne le foto, sforzandoci di immaginare cosa stiamo acquistando. E questo ci espone a una serie di rischi, dai più blandi ai più pericolosi. Potremmo rimanere insoddisfatti dell’acquisto perché la rappresentazione dell’oggetto non era fedele. Oppure, potremmo rimanere delusi perché l’oggetto arriva danneggiato o presenta dei vizi. E, infine, potremmo anche essere vittima di una truffa.

Se comprate in un negozio e pagate l’oggetto, difficilmente uscite senza il pacchetto sotto al braccio. Ma internet non funziona così: al di là degli acquisti “certificati” o “garantiti”, ci sono innumerevoli possibilità di fare acquisti da venditori dei quali sappiamo poco o nulla. Ed in questa massa di soggetti che si comportano in modo corretto, la possibilità di incorrere in un commerciante truffaldino è sempre in agguato.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è occupata di una vendita rivelatasi una truffa: i giudici avevano condannato un venditore ritenendolo “responsabile del delitto di truffa in quanto avrebbe proposto, falsamente, la vendita di un tablet sul sito internet www.subito.it ad un prezzo estremamente favorevole inducendo così in errore (l’acquirente) che, confidando nella effettiva disponibilità del bene, aveva inviato la somma pattuita mediante bonifico bancario senza tuttavia ricevere alcunché, non essendo mai stato consegnato nulla”.
Il venditore, condannato per truffa, si era rivolto alla Corte di Cassazione non per negare di aver truffato il malcapitato di turno, ma chiedendo che gli venisse applicata l’attenuante della “tenuità del danno”: in pratica, poiché la truffa – che non viene contestata dall’imputato – ammontava all’importo di euro 150,00, il danno sarebbe stato “tenue” e la condanna andrebbe ridotta.
Ma la Corte di Cassazione non è d’accordo: “la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante”. Invece, la somma di 150,00 euro non è “oggettivamente irrisoria tenuto conto del costo medio della vita” e, pertanto, l’attenuante richiesta non può essere applicata. E la condanna viene confermata. (Corte di Cassazione, sentenza n. 32460/20)

[g.c.a.]

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