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sabato, 19 Aprile 2025

Maestra severa, maestra in galera. Diritto 4.0

12.04.2021 – 16.14 – Parliamo di quanto è bello andare a scuola e del reato di “abuso dei mezzi di correzione”. Oggi, gli studenti sono stati dotati di nuove tecnologie per sottrarsi ai professori più severi: grazie ai nuovi banchi a rotelle, in caso di pericolo possono agevolmente spostarsi con tutto il materiale didattico e fuggire lungo il corridoio chiamando in soccorso il bidello. Ma, in assenza dei banchi a rotelle, la vita degli studenti può diventare una vera agonia, soprattutto di fronte a un insegnante troppo autoritario, al punto da dimenticare il suo ruolo di educatore per trasformarsi in un autentico aguzzino.

Siamo in Puglia, in una scuola d’infanzia e la maestra viene imputata di maltrattamenti nei confronti degli alunni, cui avrebbe provocato “disagi psico-fisici, come disturbi del sonno, rifiuto della scuola, manifestazioni di pianto, intolleranza ai rimproveri”. L’articolo 471 del Codice Penale punisce chi “abusa dei mezzi di correzione o di disciplina” danneggiando le persone che gli sono state affidate per educarle, istruirle o custodirle. Si tratta proprio degli studenti che vanno a scuola. Nel nostro caso, era “emerso con certezza che l’imputata mancava di pazienza nell’interagire con gli alunni, soprattutto con i più fragili, lenti o introversi, che umiliava verbalmente”; la donna “utilizzava un martelletto sbattuto sulla cattedra per imporre l’ordine e il silenzio, urlava e sgridava i bambini con toni di voce molto alti, aveva dato uno schiaffo a due di essi, … minacciava i più vivaci e disobbedienti di rinchiuderli in un armadietto.” Queste condotte non professionali “avevano determinato nei bambini comportamenti anomali e regressivi rispetto al processo di crescita, con manifestazioni di ansia, paura, disturbi del sonno e alimentari, incontinenza e disagio psicologico.”
Difendersi dalle prove di colpevolezza è praticamente impossibile, ma la maestra ci prova fino davanti alla Corte di Cassazione. E la Corte ribadisce questo principio: “in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l’intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi”.

Pertanto, i metodi educativi della maestra, rigidi e autoritari, basati sul ricorso a comportamenti violenti o costrittivi, vengono ritenuti pericolosi e potenzialmente dannosi per la salute psichica degli alunni. La pena di tre mesi di reclusione viene confermata, sempre senza l’applicazione delle “attenuanti generiche” in considerazione della gravità degli episodi protrattisi per diversi mesi, in danno di bambini in tenera età, e della persistente noncuranza dimostrata di fronte ai richiami che erano stati fatti dalla dirigente e da una collega della maestra. (Corte di Cassazione, sentenza n. 7969/20)

[g.c.a.]

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