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sabato, 19 Aprile 2025

Mantenimento del figlio a carico, fino a 60 anni? Diritto 4.0

08.04.2021 – 11.00 – Tutto ebbe inizio 60 anni fa, quando nacque un bel pargoletto. Probabilmente, fin da subito ha dimostrato una certa tendenza alla vita contemplativa. Ha iniziato a parlare tardi, i primi passi li ha mossi con calma. Aveva già i baffi che si faceva ancora imboccare. Insomma, per farla breve, rimane a carico dei genitori molto a lungo e, solo quando alla festa di compleanno spegne la bellezza di sessanta candeline, la madre decide che è il momento che il frugoletto prenda il volo e affronti la vita in autonomia. Ma lui non ci sta. Non si sente ancora pronto e, tutto sommato, essere mantenuto dall’anziana madre è una comodità cui non intende rinunciare. E resiste fino in Cassazione.

Tutto ruota attorno all’articolo 147 del Codice Civile, che impone ai genitori “l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Il principio è sacrosanto ma, quando hanno scritto la legge, si sono dimenticati di aggiungere la data di scadenza. Del resto, se “la mamma è sempre la mamma”, è anche vero che “il figlio è sempre il figlio”. E per tutta la vita può chiedere d’essere mantenuto. O no?
La Corte di Cassazione si trova davanti il richiedente, dell’età di 62 anni, e sua madre, che deve farsi assistere da un amministratore di sostegno. Il figlio espone subito le proprie ragioni: si trova in uno “stato di bisogno” e gli è impossibile “provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni primari”. Inoltre, “aveva sempre legittimamente vissuto all’interno della casa familiare, ed aveva diritto a permanervi”. Infine, richiama “l’obbligo di mantenimento dei figli gravante sul genitore”.

I giudici, però, non sembrano condividere i suoi ragionamenti, soprattutto perché l’ultima esperienza lavorativa del “ragazzo” risale a venti anni prima e la “perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”. Cioè, se puoi lavorare e perdi il lavoro, te ne devi trovare un altro senza poter tornare a farti mantenere dai genitori.
Ma il figlio ha un ultimo asso nella manica. Per dimostrare che non desidera profittare della situazione, dichiara di aver anticipato ben 1.500,00 euro di spese per la madre. Purtroppo, i giudici travisano il fatto e concludono che, se aveva 1.500,00 euro da prestare alla madre, non era privo di mezzi e, pertanto, all’età di 62 anni non ha più diritto d’essere mantenuto dai genitori. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 3163/21)

[g.c.a.]

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