23.03.2021 – 09.27 – Immagina una signora che monta sulla bicicletta, si dà una bella spinta e cominciare a pedalare allegramente lungo la via. Dove sta andando? La protagonista di questa vicenda si dirige dritta verso la revoca dell’assegno divorzile. Nell’articolo precedente abbiamo visto come la pigrizia sia spesso la fonte dei nostri guai. Ma, nel ricercare la felicità, anche l’eccesso di zelo non aiuta.
Siamo di nuovo di fronte alla Corte di Cassazione e, di nuovo, si rivolge ai giudici una donna che si lamenta del fatto che le è stato revocato l’assegno di divorzio. In questo caso ha un ruolo determinante l’investigatore privato incaricato dall’uomo, che pedina la donna. Il detective ne segue gli spostamenti per un periodo, durante il quale tutto scrive e tutto fotografa. E scopre molte cose.
Ad esempio, la donna sostiene di non avere più un lavoro e di non essere più in grado di lavorare. In passato, lavorava presso un commercialista, ma poi si era dovuta dimettere, sembra per ragioni di salute. Però, il segugio nota qualcosa di strano: ogni giorno, la signora esce di casa e si reca presso il medesimo studio di commercialista, dove rimane durante l’orario lavorativo. Cosa ne pensi? E, soprattutto, cosa ne ha pensato la Corte di Cassazione?
La donna lamenta patologie che le impediscono “la regolare prestazione di un’attività lavorativa”. Le investigazioni, però, dimostrano il contrario ed i giudici hanno escluso che la signora si trovasse “in condizioni di salute tali da precluderle di lavorare”. La documentazione medica depositata dalla donna non viene ritenuta sufficiente a farla ritenere inabile al lavoro. Tant’è che sta lavorando. E non solo. È stata anche vista anche “camminare, guidare e persino andare in bicicletta”, tutte attività che, nella valutazione complessiva della vicenda, escludono uno stato di malattia tale da rendere necessario l’assegno di divorzio.
Insomma, sia che rimaniamo distesi sul divano, sia che pedaliamo alacremente verso il posto di lavoro, se abbiamo le capacità di lavorare e mantenerci, dobbiamo farlo. Senza poter pretendere alcun assegno di divorzio. (Corte di Cassazione, n. 5077-2020/21).
[g.c.a.]